Intercettazioni, processi più lunghi e meno lotta ai corrotti. Ok al decreto in nome della privacy (di pochi)

Processi più lunghi, più difficili e più lenti e meno libertà di stampa. Il decreto sulle intercettazioni, approvato dal Consiglio dei ministri, raggiunge l’insolito risultato di mettere d’accordo una volta tanto accusa e difesa: il provvedimento è criticato sia dalla Anm che dall’Unione delle camere penali, ovvero il sindacato degli avvocati
di Giovanna Trinchella | 2 novembre 2017
Processi più lunghi, più difficili e più lenti e meno libertà di stampa. Il decreto sulle intercettazioni, approvato dal Consiglio dei ministri, raggiunge l’insolito risultato di mettere d’accordo, una volta tanto, accusa e difesa: il provvedimento è criticato sia dalla Anm che dall’Unione delle camere penali, ovvero il sindacato degli avvocati. Attese moltissimo dalla politica, le nuove norme erano invocate da tempo non per migliorare l’amministrazione della giustizia ma per evitare fughe di notizie e tutelare la privacy anche se come ha già dimostrato il Fattoquotidiano.it i casi di violazione negli ultimi 20 anni sono stati pochissimi: una ventina.

Eppure il governo si dice soddisfatto. “Il provvedimento che abbiamo approvato in via preliminare non restringe la possibilità dei magistrati di utilizzare le intercettazioni, non interviene sulla libertà di stampa e sul diritto di cronaca, interviene solo su come vengono selezionate le intercettazioni” commenta il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. “Avremo ovviamente un passaggio parlamentare per arricchire nelle commissioni questa proposta ma – spiega il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni – finalmente dopo anni di discussione abbiamo una soluzione che a mio avviso è giusta ed equilibrata“. Che piace molto ad Alfano e molto meno al M5s. L’Associazione nazionale magistrati parla di “arretramento“, i penalisti di “deboli garanzie per la difesa” e la Federazione nazionale della Stampa ricorda che “il giro di vite sulle intercettazioni non è stato però accompagnato da alcuna norma per tutelare i cronisti minacciati e scoraggiare l’uso e l’abuso delle cosiddette querele bavaglio. Evidentemente quest’ultima non è considerata una priorità”. Fatto salvo il diritto di cronaca, è previsto, invece il carcere fino a 4 anni per chi diffonde riprese audiovisive e registrazioni di comunicazioni effettuate in maniera fraudolenta per danneggiare “la reputazione o l’immagine altrui”.

Dal primo vaglio della polizia giudiziaria all’udienza stralcio
Un “primo vaglio” alle intercettazioni, come lo chiama il ministro della Giustizia Andrea Orlando, sarà effettuato dalla polizia giudiziaria “sotto il controllo del magistrato”. Il pubblico ministero – a cui spetta di verificare l’irrilevanza delle comunicazioni intercettate o di chiederne la trascrizione con decreto motivato – ha ora il compito di dettare le istruzioni e le direttive necessarie agli ufficiali di polizia giudiziaria per concretizzare l’obbligo di informarlo sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza. Quindi il lavoro del pm inizierà prima e sarà più lungo perché gli investigatori dovranno sempre e comunque riferire: se si moltiplica questo nuovo compito per ogni fascicolo che prevede l’uso di intercettazioni si capisce che i tempi non potranno che essere più lunghi. Quel vaglio, per Orlando, “spinge a togliere ciò che non è penalmente rilevante dall’insieme delle intercettazioni che vengono utilizzate nel corso del procedimento”. Ma anche quello che non è penalmente rilevante può essere di interesse pubblico e non potremmo né scriverlo né leggerlo; basti pensare alle intercettazioni in cui l’ex premier Renzi parla del “golpe” ai danni di Letta.

Lo schema di decreto vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle concernenti dati personali sensibili, imponendo che nel verbale siano indicate solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è stata effettuata. Il pm diviene il garante della riservatezza della documentazione: a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di visione ed ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice. Quindi gli avvocati non si troveranno sullo stesso piano dell’accusa perché non avranno la possibilità di studiare le conversazioni avendo tutto il tempo possibile. L’esclusione del diritto di copia riguarda soltanto i verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate e si spiega con la necessità di impedirne la diffusione; le registrazioni rimangono invece accessibili e “possono essere trasposte su idoneo supporto per agevolare le ovvie esigenze dei difensori”. Il provvedimento stabilisce le modalità di accesso all’archivio riservato e la sorveglianza sul suo funzionamento da parte del procuratore della Repubblica.

La procedura individuata dal provvedimento prevede quindi due fasi temporalmente distinte: il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni e quindi la successiva acquisizione delle comunicazioni e conversazioni rilevanti. Nella prima fase il pm è tenuto a elencare fin da subito le comunicazioni e conversazioni ritenute utili a fini di prova, in modo da permettere ai difensori di apprendere immediatamente quale potrà essere il contenuto delle richieste di acquisizione del pubblico ministero; successivamente il giudice provvede all’acquisizione su richiesta di pm e difensori e a seguito di contraddittorio fra le parti procede anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione; la documentazione non acquisita viene immediatamente restituita al pm per la sua conservazione nell’archivio riservato. “Un altro aspetto preoccupante riguarda la fase del contraddittorio all’atto della selezione delle intercettazioni rilevanti, che vedrebbe la difesa in una posizione di inaccettabile debolezza – dice Francesco Petrelli, Segretario dell’Ucpi, Unione Camere Penali Italiane che si dice preoccupato per le intercettazioni tra legale e assistito – la selezione dovrebbe avvenire, davanti al giudice, con pm e difensore in una condizione di parità. Ma questo si ottiene solo se si hanno i tempi e i modi per avere una conoscenza approfondita di tutto il materiale intercettato. Mentre il pm opera su un materiale che ben conosce perché magari l’indagine è durata dei mesi, il difensore dovrebbe conoscere l’intero materiale in pochi giorni ed esprimersi in tempi e modi assolutamente inadeguati”.

Sui trojan “un passo indietro rispetto alle sezione Unite della Cassazione”
Un altro fronte incandescente è quello dell’uso dei trojan ossia “i captatori informatici, in pc o smartphone”. Non potranno essere usati, come aveva spiegato il Fatto Quotidiano, nei reati dei colletti bianchi in forma associata ma soltanto per mafia e terrorismo. L’uso è sempre consentito, senza particolari vincoli, per i reati più gravi, in primis terrorismo e mafia, ma per tutti gli altri reati dovranno essere esplicitamente motivate, nei decreti di autorizzazione, le ragioni e le modalità. Il trojan potrà essere utilizzato, tra persone presenti in ambito domiciliare, soltanto se si procede per quei reati gravissimi. Inoltre, a causa dell’invasività dello strumento, la legge delega stabilisce espressamente che ”l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice”. In tal modo il giudice dovrà motivare, quando non si tratti di delitti di criminalità organizzata o terrorismo, sulle ragioni della modalità di intercettazione prescelta e indicare gli ambienti in cui la stessa debba avvenire, secondo un progetto investigativo che implica l’individuazione dei luoghi in cui si sposterà il dispositivo mobile controllato.

“Un passo indietro”, come lo definisce Eugenio Albamonte numero uno dell’Anm, rispetto alla sentenza delle sezioni Unite della Cassazione del 28 aprile 2016 che aveva stabilito che il trojan era utilizzabile “limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica… nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato”. Con il decreto invece, spiega Albamonte, “non c’è la forma associativa per gli altri reati“: dalla corruzione in giù. Una ulteriore “deroga in negativo” per Albamonte, riguarda il decreto d’urgenza che il pubblico ministero poteva attivare per qualsiasi reato nei casi previsti dalla legge. Ora il testo prevede che il “pubblico ministero può disporre” l’intercettazione tra presenti soltanto “con decreto motivato … soltanto nei procedimenti” per mafia, terrorismo, pedofilia e associazione a delinquere. Non è tutto da buttare il decreto: “Lo sforzo è apprezzabile – si legge in una nota -. Bene che sia stato centrato l’obiettivo di piena tutela della privacy e della riservatezza di chi con le indagini nulla c’entra: condividiamo questo aspetto”. Rimane però un limite importante: l’utilizzo dei captatori informatici, “questa è la parte più debole della riforma. Si tratta di un arretramento che non risponde allo spirito della giurisprudenza. Non si è compreso che questo strumento tecnico serve a mettere al passo coi tempi le capacità investigative”.

Di diverso parere il pm Nello Rossi, che della materia è un esperto, avendo sostenuto le ragioni della procura generale della Cassazione davanti alle Sezioni Unite: “Non condivido la critica del presidente dell’Anm. Sul terreno del contrasto ai fatti di corruzione il decreto compie un meditato passo in avanti, rifuggendo da eccessi“, dice, sottolineando che chi conduce le indagini ha bisogno del “bisturi” non certo delle “tenaglie”. Quello dei trojan “è un tema molto delicato su cui sembra raggiunta una accettabile soluzione di ‘compromesso’ tra diverse istanze. L’impiego dei trojan, strumenti di captazione straordinariamente invasivi, potrà essere ‘autorizzato’ per i delitti di mafia e terrorismo ma i risultati delle intercettazioni tramite i captatori informatici saranno utilizzabili anche per la prova di altri reati: quelli per i quali è previsto l’arresto in flagranza. Diversa la scelta del legislatore per le indagini sui fatti di corruzione e concussione e su altri gravi reati contro la pubblica amministrazione. In questi casi, ai fini di effettuare intercettazioni nei luoghi di privata dimora, non sarà più indispensabile, come sino ad ora previsto, dimostrare che in quei luoghi si sta compiendo il reato. L’attività di intercettazione sarà dunque più incisiva e penetrante nei confronti dei corrotti e degli autori di reati contro la Pa”.

Sei mesi per l’attuazione, ma prima ci saranno le elezioni
Il decreto infine prevede un periodo di 180 giorni per consentire ai singoli uffici di operare le opportune indicazioni funzionali per dare attuazione alle norme. Il procuratore della Repubblica, al quale viene affidata la direzione e la sorveglianza dell’archivio riservato, dovrà impartire entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito al suo interno. Le elezioni arriveranno prima.

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